L’altro ieri molti giornali italiani (in particolare Il Sole 24 ore, La Stampa, Il Corriere della sera, L’Unità e Il Manifesto), hanno riportato la notizia che, secondo la Cassazione (sentenza 1691),
I partigiani che, il 23 marzo 1944, condussero l’attacco di via Rasella nei confronti dei soldati nazisti non furono dei «massacratori civili», ma fecero una «legittima azione di guerra». Commette pertanto diffamazione, ed è tenuto a risarcire il danno, chi li apostrofa in questo modo (Il Sole 24 ore).
La sentenza accoglie il ricorso presentato da Elena, figlia dei gappisti Rosario Bencivenga e Carla Capponi, contro il quotidiano Il Tempo che parlò di “massacratori civili” ritenendo che tra i caduti del reggimento Bozen delle SS ci potesse essere qualche passante.
La “domanda più tormentosa” che la vicenda solleva in Jacopo Jacobini sulla Stampa è:
cosa spinge il confronto pubblico italiano (storiografico, ma anche politico e giudiziario) a tornare di continuo su quella giornata in cui furono uccisi 33 tedeschi, che precede la rappresaglia alle Fosse Ardeatine, con 335 civili assassinati?
Chi scrive crede invece che la domanda da porsi sia perché quel confronto pubblico debba essere anche giudiziario e politico oltre che storiografico. Come ricorda Lavinia di Gianvito sul Corriere della Sera:
nel 2004 la corte d’ appello stabilì che il termine incriminato deve intendersi come «la sintesi di un legittimo giudizio storico negativo». Non è così, sostiene invece la Cassazione, perché la parola «massacratori» «evoca unicamente il concetto di trucidare facendo scempio, di far strage». E «l’ulteriore specificazione che di quel massacro furono destinatari i civili assume aspetti non equivocabili né metaforici in punto di immediata evocazione non già di negativi giudizi storici, ma di affermazioni lesive della dignità e dell’ onore dei destinatari».
Come si vede, oggetto di questa sentenza non è l’accertamento di una verità storica, ma piuttosto il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Tuttavia, i commenti politici alla sentenza sollevano un problema più inquietante:
«Per la centesima volta la verità storica è stata riconfermata e quindi qualcuno comincerà a crederci», osserva Rosario Bentivegna, 87 anni. Anche per il PdCi la sentenza è una pietra miliare: «D’ ora in poi – sottolinea Alessandro Pignatiello – chi punta a fare becero revisionismo non potrà prescindere da quanto sancito dalla Suprema Corte». Alessio D’ Amato, consigliere Pd alla Regione Lazio, esulta per un verdetto che «rende finalmente onore alla storia».
Il potere giudiziario ha quindi il potere di attribuire patenti di veridicità storica e, peggio ancora, di ergere barriere contro il revisionismo storico. Angelo d’Orsi sul Manifesto è l’unico che sente la necessità di scrivere che la difesa contro il revisionismo “dovrebbe innanzitutto venire dalla storiografia”, ma subito dopo accoglie positivamente la sentenza come utile freno ad esso.
In relazione al principe dei rovistatori della Resistenza […] ossia il noto Pansa, Giorgio Bocca aveva invocato il divieto di scrivere, o addirittura il carcere. Io sono per la libertà. Ma sono anche per non far passare sotto silenzio scempiaggini e falsità da costoro propinate a un vasto pubblico. Occorre ribattere colpo su colpo […] Storiograficamente, in primis, e culturalmente, in generale; ma anche giudiziariamente, e politicamente. Una volta si ripeteva: «Vigilanza democratica» e «mobilitazione antifascista».
E’ proprio sicuro d’Orsi che il contrattacco debba essere giudiziario rischiando di giungere al parossismo di Bocca e non storiografico in modo da argomentare le proprie ragioni in un pubblico dibattito che accresca la consapevolezza dell’opinione pubblica?
Qui non siamo tanto di fronte a un caso di “giudiziarizzazione” della storia, ma ad un abuso pubblico della storia e ad un uso storico di una sentenza che, motivato dall’intento politico (e non storiografico) di saldare insieme memoria e identità collettiva, ha implicazioni potenzialmente pericolose per la libertà di ricerca: pretendere una storia ufficiale, certificata dall’autorità giudiziaria come incontrovertibile.
Se lo storico e il giudice cercano entrambi di ricostruire determinate vicende sulla base di fonti documentarie ordinate e valutate logicamente, le due professioni differiscono sotto tanti e tali profili da rendere la verità storica e quella processuale non necessariamente coincidenti e quindi non sanzionabili a vicenda. Le due verità differiscono innanzitutto teleologicamente. Ha scritto Giovanni Gozzini (Storici e aule giudiziarie: deontologia professionale e responsabilità civile, in “Passato e presente”, a. XXII (2004), n. 63):
Convergenti nella ricostruzione dei fatti e del contesto, le strade del giudice e dello storico si dividono irreparabilmente al momento della sentenza perché compito del primo è quello di sanzionare i reati secondo le pene previste dalla legge, mentre compito del secondo è quello di “smontare” i meccanismi dei comportamenti umani per aumentare la comprensione.
Come ha notato Aldo Giannuli, ciò comporta anche delle differenze metodologiche. Una prova raccolta in forme non consentite dalla legge non sarà ammessa in processo, ma sarà un documento perfettamente valido per lo storico. Quest’ultimo, inoltre, si occupa generalmente di casi troppo distanti nel tempo perché possano esserci in vita dei testimoni e qualora possa usare fonti di storia orale, non può certo il potere di obbligarle a dire quello che sanno o ad un contraddittorio.
Le due verità differiscono anche, nota sempre Giannuli, sul piano ontologico: la verità processuale tende ad essere definitiva e conchiusa in sé, quella storica non è mai cristallizzata ed è perennemente orientata alla revisione. Di conseguenza la logica storica è probabilistica (deve fare affidamento su una documentazione indiretta da flettere alle esigenze della propria ricerca), quella processuale è invece asseverativa (ha l’esigenza di giungere ad una decisione per la quale alla condanna non si opponga nessun ragionevole dubbio d’innocenza).
Siamo di fronte all’ennesima prova dell’utilità di sottoscrivere la petizione promossa da Blogstoria per la libertà di ricerca storica in Russia, ma anche all’interno dell’Unione europea.








Pubblico lo scambio che questo post ha generato tra me e l’amico e collega Giovanni Scirocco, naturalmente, con il suo consenso.
Questo è quanto mi scrive Giovannni:
caro Yuri,
scusami, ma non sono d’accordo (mentre invece mi ritrovo sulle posizioni di d’Orsi). Il Tempo non è stato condannato per il reato di “revisionismo” (che, fortunatamente, non esiste nel nostro codice penale), ma per quello di diffamazione che, evidentemente, può riguardare ogni singolo cittadino, qualsiasi sia l’attività che esso svolge. Quindi il paragone con la situazione russa proprio non regge.
E questa è la mia risposta che spero possa chiarire meglio il mio pensiero:
Sono perfettamente consapevole che la sentenza non riguarda il revisionismo, ma la diffamazione. Infatti ho scritto: “oggetto di questa sentenza non è l’accertamento di una verità storica, ma piuttosto il delitto di diffamazione a mezzo stampa”. Parlando di uso storico di una sentenza volevo dire che una sentenza giusta rischia di essere strumentalizzata per certificare una tesi storiografica. Evidentemente non sono stato sufficientemente chiaro nell’affermare il mio totale appoggio ad una sentenza che protegge giustamente degli individui dal rischio di essere diffamati.
Però confermo la mia preoccupazione di fronte a certi commenti politici che attribuiscono alla sentenza dei significati che essa non ha, come quello di attribuire patenti di veridicità storica o di erigere barriere all’espandersi del revisionismo. Confermo anche il mio dissenso da d’Orsi che parla di combattere anche giudiziariamente, non la diffamazione (che è ovviamente auspicabile), ma i rivisitatori della Resistenza. Il che mi sembra invece un po’ eccessivo.
Quanto al paragone con la situazione Russa, non ho mai inteso tracciarlo. Ho semplicemente messo il link alla petizione promossa da blogstoria perché in questo post si parla di uso pubblico della storia e degli effetti che esso potrebbe avere sulla libertà di ricerca scientifica. Ho semplicemente voluto informare il lettore di questo post di una petizione alla quale potrebbe essere interessato, senza equiparare affatto la situazione russa a quella italiana. Se assonanza c’è, è quella con la convinzione che la sanzione delle diverse tesi storiografiche può avvenire solo attraverso un pubblico dibattito, la quale anima sia questo post sia la petizione.